Denuncia depositata il 23 Giugno 2009 presso la Procura della Repubblica di Nola, (NA) cancelleria del dott. Paolo Mancuso .
Al Sig. Procuratore della Repubblica di Nola
Il sottoscritto Luigi Iovino, nato a Napoli il 6/12/54, per l’occasione domiciliato presso lo studio dell’Avv. Raffaele Leone, in via A. D’Isernia n. 20, Napoli (NA), facendo seguito alla denuncia da cui ebbe origine il procedimento R.G.N.R. 860/2007 di cui la presente si dichiara parte integrante e sostanziale (che per conoscenza si allega alla lettera A), conclusosi con Decreto di Citazione (Vedasi allegato B alla presente), poi integrato con denuncia del 3.02.09 (che per conoscenza si allega alla lettera C), con la sottoscrizione presenta, correlata, connessa
DENUNCIA/QUERELA
Nei confronti di quanti la S.V. Ill.ma vorrà ritenere, sui comportamenti pregressi e attuali di altri partecipi della vicenda oggetto del procedimento de quo, che non hanno attirato l’attenzione del P.M. dott. Raffaele per mancanza di elementi di riscontro, che oggi invece si possono offrire.
Sta di fatto che lo scrivente, nell’ambito di accertamenti utili ad altre azioni giudiziarie da adire a tutela dei propri interessi, il 3.03.2009 è venuto in possesso di grafici (identici a quelli divenuti oggetto del Decreto di Citazione de quo) depositati il 2.03.93 presso l’U.T.C. del Comune di Casalnuovo di Napoli da Patrizia Boldoni nella pratica Richiesta di Variante n° 40/93 tav. 3 (Vedasi alleg. D) e solo l’1.03.95 associati (ma non depositati) nell’istanza di condono n° 2780/95.
Quindi la falsità sostanziale dei grafici rispetto ai luoghi in esame risale all’epoca della presentazione dell’istanza (1.03.95) con il nesso causale che la responsabilità per il condono è di altri, diversi dal Rag. Ciro Rossi.
Con l’esame delle pratiche acquisite il 3.03.09 si è altresì evidenziato che qualcuno, agendo sullo stesso grafico Tav. 3, (non si sa se volontariamente o meno) riportò erroneamente il parere di rigetto espresso dalla Commissione Edilizia dell’1.09.94, scrivendo PARERE FAVOREVOLE al posto di PARERE DI RINVIO, salvo poi correggere la dicitura in un secondo momento, magari dopo aver fruito dell’errore per rappresentare, inveritieramente, che la pratica avesse avuto PARERE FAVOREVOLE.
Questo apparente errore, che potrebbe essere stato utile a qualcuno per rappresentare un quadro alterato del vero, ha indotto lo scrivente a esaminare di nuovo la documentazione, quindi è emerso che sono diversi gli episodi in cui alla Del vecchio Costruzioni S.p.A. (in appresso per brevità DVC) sono stati forniti contributi e riferimenti documentali, con fatti e omissioni dei propri doveri di ufficio da parte di dipendenti del Comune di Casalnuovo di Napoli, per aiutarla a sfuggire alle proprie responsabilità e consentirle di fare altri danni.
Certamente senza chi fornì la nota prot. 49951, (Vedasi alleg. E) l’integrazione della pratica di condono 2780/95 prot. 10503 non sarebbe potuta avvenire.
Allo stesso modo gli immobili e le relative pratiche, non avrebbero potuto godere, come in effetti godono, di una totale copertura in spregio alle norme in tema vigenti, al punto che si ritiene necessario un nuovo intervento della S.V. ill.ma, per quanto, da quanto segue, riterrà conseguente in punto di fatto e di diritto.
In particolare si richiama l’attenzione sul documento che favorì l’integrazione del condono 2780/95 prot. 10503, nota prot. 49951, e su chi lo mise a disposizione del rag. Ciro Rossi, cioè l’Arch. Domenico D’Alise.
Apro parentesi:
Prima di esporre perché l’Arch. D’Alise doveva essere a conoscenza che la pratica 2780/95 doveva ritenersi non integrabile si ritiene indispensabile richiamare l’attenzione della S.V. ill.ma sul comportamento che il medesimo assunse il 22.11.2005 nel rilasciare, in sede di “Verbale di Assunzione di Informazioni” – proc. Procura di Napoli 45579/04 R.G.N.R. una deposizione confortante fatti inveritieri , inducendo il P.M., dott.ssa Anna Maria Lucchetta, a ritenere l’esistenza di istanze di condono presentate dalla società Del Vecchio Costruzioni S.p.A. per i fatti accertati il 29.11.2004 (denuncia prot. 50944 del 14.12.2004) mentre al sottoscritto, dopo essere caduto in errore il 5.2.05 (vedasi allegato F) lo stesso D’Alise aveva personalmente attestato il 25 Febbraio 2005 (vedasi allegato G) e poi l’ufficio il 15.marzo 2005 (vedasi allegato H), che non risultavano presentate da parte della società Del Vecchio Costruzioni S.p.A. istanze di condono ai sensi della legge 269/2003 – L. 326/2003.
.............
Al fine di rappresentare come l’attività posta in essere dal rag. Rossi Ciro e da chi lo coadiuvò con fatti ed omissioni ebbe ad influire sulle dinamiche decisionali dei procedimenti allora in corso presso al 3^ sezione civile Corte di Appello di Napoli e presso le Procure della Repubblica di Napoli (archiviazione dei proc. 45579/04 R.G. e 41286/05) e Nola (archiviazione del proc. 7225/04) lo scrivente ritiene doveroso riportare quanto può leggersi nella “Richiesta di Archiviazione” presentata dal Pubblico Ministero Dott.ssa Anna Maria Lucchetta il 16.12.2005 (vedasi allegato I):
“Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:- Persona da identificare
- In ordine al reato di cui all’art. 44 D.P. R. 380/01.
- Patrizia Boldoni nata a Napoli il 27.12.1950 ed ivi residente alla via parco Grifeo n° 37 con domicilio eletto presso studio difensore di fiducia avv. Giuseppe Fusco in Napoli alla via Carducci n° 42.
- In ordine al reato di cui agli artt. 56, 640 c.p.
- Rossi Ciro Nato a Napoli il 27.08.42 e res. In Portici alla via Pagliaro n. 27;
- Fiorillo Gennaro nato a Napoli il 18.11.52 ed ivi res. Colli Aminei, al viale delle Porcellane n° 23
- Entrambi in ordine al reato di cui agli artt. 110. 640. c.p.
Osserva
In data 20.03.2005 questo P.M. presentava richiesta di archiviazione in relazione ai fatti oggetto del procedimento indicato in epigrafe.
A seguito di opposizione della persona offesa, con ordinanza del 3.10.2005 codesto G.I.P. indicava ulteriori indagini da esperire ai sensi dell’art. 409 co. 4 c.p.p..
Occorre rappresentare che, prima che venissero restituiti dal G.I.P. gli atti relativi al procedimento in questione, veniva dai denuncianti Iovino Luigi e Leone Lucia, presentata in data 11.08.2005 ulteriore denuncia che ha formato oggetto del proc. Pen. N. 41286/2005 R.G. rispetto al quale veniva avanzata richiesta di archiviazione datata 27.09.2005, avvisando le persone offese ai sensi dell’art. 408 co. 2 c.p.p. .
In attesa della notifica dell’avviso di richiesta di Archiviazione, pervenivano presso questo P.M. gli atti relativi al presente procedimento a seguito del predetta ordinanza del G.I.P. di ulteriori indagini.
Attesa la sostanziale identità dei fatti, questo P.M. disponeva in data 10.10.2005 la riunione del procedimento n° 41286/05 al presente procedimento e, contestualmente, revocata la richiesta di archiviazione del 27.09.2005, riservandosi all’esito delle ulteriori indagini ordinate dal G.I.P. .
Orbene, l’esito delle ulteriori indagini che di seguito si passerà ad evidenziare dettagliatamente, ritiene questo P.M. di reiterare la richiesta di archiviazione del 7.03.2005 e quella del 27.09.2005 alle quali integralmente si riporta.
Il G.I.P. ha evidenziato nell’ordinanza del 3.10.2005, in primo luogo, la assoluta incompetenza in ordine a tutte le asserite violazioni urbanistiche lamentate dai denuncianti commesse dalla soc. Del Vecchio Costruzioni nella realizzazione dell’intero Parco delle Ginestre sito in Casalnuovo di Napoli.
Per dette violazioni risulta infatti competente la Procura di Nola e risulta altresì dalla nota dei Carabinieri di Casalnuovo dell’1.03.2005 n° 34750/2-1 aperto presso detta Procura procedimento penale ad oggetto proprio all’aspetto urbanistico denunciato.
L’Aspetto che rileva nel presente procedimento, come sottolineato da codesto G.I.P. , è la denunciata condotta tenuta dalla Del Vecchio Costruzioni, nella persona del suo liquidatore Rossi Ciro e del consulente di parte, ing. Fiorillo Gennaro nel corso del giudizio civile innanzi al dott. Criscuolo, segnatamente si denuncia che la decisione della causa civile con esito negativo per Leone Lucia sia dipesa dall’esibizione di una planimetria falsa relativa all’immobile oggetto del preliminare di vendita fornita dall’ing. Fiorillo al consulente di ufficio dott. Flagiello, così da far concludere per la conformità tra l’appartamento promesso in vendita e lo stato dei luoghi.
Rispetto a tale circostanza ha ritenuto codesto G.I.P. che non si era esperito alcun approfondito accertamento, ordinando pertanto ulteriori indagini consistenti in:
consulenza tecnica che accertasse se la planimetria esibita dal consulente di parte nel giudizio civile fosse effettivamente depositata presso i competenti uffici, nonché sentire l’Arch. D’Alise Domenico, l’ing. Domenico Mazzuoccolo e il dott. Flagiello.
Il geom. Flagiello Sentito in data 18.10.2005 ha confermato di avere concluso per la conformità catastale dell’appartamento sulla base di copie delle planimetrie catastali prodotte dall’ing. Fiorillo. Ha precisato, come del resto si legge nella sua relazione in copia agli atti, di averne fatto richiesta al Catasto, oggi Ufficio del Territorio di Napoli, ma gli venne attestato che dette planimetrie erano al momento irreperibili.
Evidenziava che la planimetria esibita dall’ing. Fiorillo, riportata all’appartamento con giardino, reca la dicitura a margine sinistro di “Denuncia di variazione” mentre la planimetria redatta dall’ing. Carbone reca la dicitura di “dichiarazione di N.C.” con n° 19284 del 14.09.1994 nello spazio riservato all’ufficio. Concludeva dichiarando che, sebbene la planimetria redatta dall’ing. Carbone non rappresentasse il giardino rispetto a quella consegnata dall’ing. Fiorillo, riteneva sempre sussistente la conformità dell’immobile oggetto del preliminare con quello catastale, in quanto la planimetria consegnatagli è relativa ad una denuncia di variazione catastale che risulta attestata, altresì, dalla visura storica dell’immobile effettuata il 11.04.2005 (all. D alla informativa dei cc. Di Casalnuovo del 30.01.2005).
Dichiarava, ancora, di avere concluso per la conformità dell’immobile oggetto del preliminare a seguito della visione dei grafici allegati al preliminare, di quelli prodotti dall’ing. Fiorillo e dal sopralluogo operato, riscontrando solo delle modifiche relative a delle tramezzature interne.
Sulla situazione urbanistica e sulla commercialità dell’immobile le sue conclusioni sono scaturite, infine, dall’esame della documentazione acquisita presso il Comune di Casalnuovo di Napoli.
In data 22.11.2005 sono stati sentiti l’ing. Mazzuoccolo e l’Arch. D’Alise, riferendo il primo di aver delegato sull’intera vicenda, in qualità di responsabile presso il Comune di Casalnuovo, l’Arch. D’Alise. Quest’ultimo ha dichiarato di avere, a seguito della denuncia di Iovino Luigi, esaminato tutti gli atti amministrativi e di avere eseguito un sopralluogo e relazionato con nota del 14.12.2004 n° 50944 sulle accertate difformità riscontrate (all. 3 all’informativa dei Carabinieri di Casalnuovo del 30.01.2005) accertando fra l’altro che le aree da destinare ad aiuole ed ornamento del parco erano invece state frazionate e destinate a pertinenza delle unità immobiliari site al piano rialzato. In relazione agli abusi accertati erano state presentate dalla Del Vecchio (vedasi allegato J) e dagli attuali amministratori del Parco delle Ginestre domande di condono allo stato ancora in fase di definizione, come risulta da ulteriore relazione dal medesimo redatta, a seguito di ennesima denuncia di Iovino n° 2446 di prot. dell’11.07.05 che depositava in copia. (vedasi allegato K)
In data 28.10.2005 veniva conferito incarico al consulente tecnico perché accertasse se le planimetrie consegnate dall’ing. Fiorillo al Consulente di Ufficio dott. Flagiello, nominato nel corso del procedimento civile, n° 13288/98, risultassero effettivamente depositate presso i competenti uffici.
Dalla relazione depositata in data 2.11.2005 e documentazione acquisita è risultato che con riguardo all’unità immobiliare riportata al foglio 1 n. 368 sub 122 oggetto del preliminare di vendita in questione , vi è stato un primo accatastamento effettuato il 14.09.1994 n° 19284 redatto dall’ing. Ciro Carbone. In data 21..03.1995 n° 5049 di prot. risulta un secondo accatastamento redatto dall’ing. Gennaro Fiorillo in variazione a quello precedente e risulta la planimetria rappresentare l’appartamento in questione con annesso giardino.
Detta documentazione veniva acquisita presso gli uffici del Catasto Edilizio Urbano sito in Calata San Marco (all. 2 e 3 alla relazione del Consulente depositata il 2.11.2005).
Dunque, la planimetria esibita dall’ing. Fiorillo nel corso del giudizio civile al consulente nominato dal giudice, dott. Flagiello, è risultata effettivamente depositata presso gli uffici competenti e la discrasia con la planimetria redatta dall’ing. Carbone dipende dal fatto, come già evidenziato da questo P.M. nella richiesta di archiviazione del 7.03.2005 a cui integralmente si riporta, che quella redatta dall’ing. Fiorillo è relativa ad un secondo accatastamento, ad una denuncia di variazione, come per altro già emergeva nella dicitura a margine sinistro della planimetria in questione e dalla visura storica acquisita dai Carabinieri di Casalnuovo, ricevendo poi definitiva conferma in quanto ritenuta presso l’ufficio competente.
Dunque, non è falsa la planimetria prodotta dal consulente della Del Vecchio Costruzioni al consulente nominato dal giudice civile.
Ne discende, a giudizio di questo P.M., che alcuna condotta fraudolenta è stata posta in essere dalla Del Vecchio Costruzioni nella persona del liquidatore Rossi Ciro e dal suo consulente di parte ing. Fiorillo per ingannare il consulente di ufficio e successivamente il giudice che ha rigettato la domanda di Leone Lucia.
Infine, anche con riguardo all’ulteriore denuncia oggetto del proc. Pen. 41286/05 R.G. riunito, come si è detto, al presente procedimento, i coniugi Iovino/Leone insistono su detta condotta fraudolenta che avrebbe indotto anche la corte di Appello con decisione del 12.07.2005 (all. 33 alla denuncia) a rigettare l’Appello proposto.
Anche in questo caso i denuncianti sostengono che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado perché indotta in errore dal comportamento processuale della società venditrice attraverso la esibizione di documentazione non rispondente alla realtà.
Diversamente, all’esito delle ulteriori indagini ordinate da codesto G.I.P. non risulta sussistere alcun elemento idoneo a provare una tale condotta commessa nel corso del giudizio civile.
Ancora con riguardo al processo in grado di Appello, dalla lettura della sentenza di Corte di Appello di Napoli, 3^ sez. civile in atti, non emerge alcun comportamento processuale fraudolento a carico della società venditrice, così da determinare anche la Corte a confermare la sentenza di 1^ grado.
La decisione della Corte risulta, in vero, discendere da un attento esame del preliminare di vendita stipulato e non dalla documentazione prodotta in udienza dalla Del Vecchio Costruzioni.
Non risulta dalla lettura della sentenza della Corte di Appello alcun riferimento alla documentazione prodotta dalla società venditrice, bensì un richiamo costante al contratto preliminare di vendita ed agli artt. contenuti, non ritenendo anzi che dalla vicenda processuale fosse emersa “la minima circostanza dalla quale desumere che l’appellante potesse essere considerato effettivamente il contraente più debole.
All’uopo, basti pensare che riuscì ad ottenere la consegna dell’immobile senza avere provveduto al saldo del prezzo così come era invece previsto nel preliminare e che in sede di consegna dell’immobile fece elencare nel verbale tutte una serie di opere che a suo avviso dovevano essere completate. E ciò a conforto della tesi che era un contraente ben capace di difendere le proprie ragioni e di valutare la portata dell’impegno che andava ad assumere con la sottoscrizione del contratto”.
Infine, la Corte non fonda la propria decisione a seguito dell’esame della documentazione esibita dalla società venditrice, bensì conferma la sentenza di 1^ grado perché “...se il rifiuto del promissorio acquirente di stipulare la compravendita di un immobile privo di certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia è in linea generale assolutamente giustificato, tale principio non è applicabile nel caso di specie alla luce del rilievo che la Leone in sede di preliminare aveva espressamente convenuto l’esonero della società Del Vecchio da ogni responsabilità in ordine al rilascio, pattuendo altresì che né la consegna dell’immobile, né la stipula del definitivo erano subordinati al rilascio della licenza e che pertanto non poteva esservi motivo di rinvio o di rifiuti per tali inadempimenti”
Discende a giudizio della scrivente, che non sussistono elementi idonei a sostenere in giudizio che la Del Vecchio Costruzioni, nella persona dell’originaria rappresentante Boldoni Patrizia, ha posto in essere condotte fraudolente, sì da indurre in errore la parte promittente acquirente.
In ogni caso, come osservato anche dalla Corte, i denuncianti rifiutarono di stipulare il definitivo sin dal 1994, ritenendo che l’immobile consegnato presentasse carenze sia materiali che amministrative e urbanistiche.
Nel corso del giudizio di 1^ grado ed in sede di Appello non risulta, altresì, che la società nella persona del liquidatore Rossi Ciro e del consulente Fiorillo Gennaro hanno tenuto una condotta idonea ad indurre in errore i giudici in sede di decisione, che sono state infatti adottate considerando sostanzialmente quanto pattuito tra le parti in occasione del contratto preliminare di vendita stipulato il 23.07.1993.
Ritenuto, pertanto, che gli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini preliminari nei confronti degli indagati non consentono si sostenere l’accusa in giudizio e che in ordine al reato di cui all’art. 44. D.P.R. 380/01 risulta la competenza della Procura di Nola, risultando per altro dagli atti già incardinato presso detta procura procedimento penale relativo proprio all’aspetto urbanistico.
Visti gli artt. 408 c.p.p. , 125 D.Lv. 271/89
CHIEDE
Che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento e voglia ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.
Manda alla segreteria per quanto di competenza.
Napoli, 16.11.2005
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Anna Maria Lucchetta)
(Vedasi allegato I)
Chiusa parentesi.
........
Tornando alla richiesta del Comune prot. 49951, persisteva fin dal Febbraio 1996 motivo inderogabile di incongruità dei pagamenti e di decadenza della pratica ostativo alla sua integrazione, conosciuto ai responsabili dell’U.T.C. e alla stessa DVC.
Secondo lo scrivente quindi, la nota 49951 fu prodotta, nella forma e nella sostanza, per fornire ai latori il riferimento documentale indispensabile a poter millantare presso le autorità giudiziarie di avere in corso una pratica di condono conforme, suscettibile di conseguire, alla sua definizione, la Concessione in Sanatoria.
Sta di fatto che la DVC dopo il deposito degli atti attestanti il falso al Comune, depositò i documenti nel procedimento in grado di Appello per sostenere il falso anche in quella sede, ottenendo i risultati sperati.
Sono stati quindi diversi i comportamenti sindacabili rispetto a queste pratiche amministrative di questo dipendente della P.A. di Casalnuovo di Napoli adottati in varie circostanze, direttamente e a mezzo documenti, sempre nella direzione di sostenere la conformità di pratiche improcedibili per favorire la mancata punizione o attenuare la responsabilità dei latori delle stesse.
Con riferimento ai grafici che, nel procedimento de quo, è stato accertato rappresentino il falso rispetto ai luoghi, il sottoscritto il 3.03. u.s. ha ottenuto dal Comune una documentazione dalla quale risulta il deposito dei medesimi grafici, ad opera del tecnico ing. Carboni Ciro, per conto della dott.ssa Boldoni Patrizia nella pratica di Richiesta di Variante n° 40 del 2.03.1993, (pratica anch’essa presentata per rappresentare un quadro alterato del vero, vedasi Appendice B alla presente), grafici poi assunti (ma non depositati) nei condoni 1946 e 1947/28.02.1995 prot. 9451 e 2780 1.3.95 prot. 10503 solo dopo che la variante aveva conseguito Parere di rinvio l’1.09.94 (Vedasi tav. 1 e tav. 3 allegati A 1 e A2 allegati all’appendice B);
Si ha quindi motivo di affermare che la redazione ed il deposito dei grafici attestanti il falso di cui al capo di imputazione de quo non sia stata una iniziativa individuale del rag. Ciro Rossi e del tecnico Arch. Carlo Severi, ma che la medesima azione abbia avuto a significare in un disegno più ampio, con responsabilità di altri, ancora di individuare.
Si ritiene altresì che senza le omissioni di atti di ufficio e in alcuni casi anche il contributo fattivo, assicurato da personale del Comune di Casalnuovo di Napoli, (In appresso per brevità Comune) la Del Vecchio Costruzioni S.p.A. (In appresso per brevità DVC) non avrebbe potuto costruire e porre in vendita, senza veri condoni 135 (centotrentacinque) appartamenti mentre erano totalmente difformi alle autorizzazioni, (non si sa come), consentite, nonché affetti da eccessi di volumetria mai denunciati oltre al mancato rispetto della legge 122/89.
Fattispecie di abusi non condonabili i quali, (sebbene accertati nel Novembre del 2004 dall’Arch. Domenico D’Alisa per il Comune di Casalnuovo (vedasi Allegato L ) e nel Gennaio 2008 dalla Procura di Nola (vedasi alleg. B) ancora non vengono perseguiti, mentre presso gli archivi del Comune si sono lasciati giacere fin dal 1996 i relativi atti amministrativi in un limbo giuridico artificiale benchè in acclarato spregio alle norme in tema vigenti.
Fatto sta che ad oggi il Comune, per i condoni 2780/95 prot. 10503 e precedenti, è più volte in difetto:
- In primis per non aver agito quando la DVC lasciò decorrere inutilmente i termini fissati con l’invio della racc. prot. 53150 del 7.12.1995 per la integrazione dell’istanza 2780/95 (vedasi Alleg. M).
- In secondis per non avere ancora provveduto alla definizione delle istanze presentate ai sensi della legge 724/94 (di cui al decreto di Citazione de quo) lasciando decorrere il termine per la definizione delle istanze fissato al 31.12.2006;
...................
Certamente tutte queste omissioni non possono ascriversi ai suindicati imputati nel processo penale che ha avuto inizio il 16 u.s. al Tribunale di Nola innanzi al giudice Monocratico dott. Verde, per cui è d’uopo concludere che non sono stati individuati tutti i responsabili della vicenda nella quale lo scrivente e la sua famiglia sono stati e vengono danneggiati.
Certamente la mancata individuazione di tutti i responsabili consente che ancora possa porsi alle autorità giudiziarie una rappresentazione alterata del vero e che, in conseguenza di tanto, non venga evidenziata la natura illecita e la definitivamente pregiudicata correttezza amministrativa degli atti.
E’ certamente incomprensibile:
1. Perché l’Amministrazione Pubblica, benché sotto commissariamento prefettizio, tardi ancora ad agire per il ripristino della legalità nonostante sia acclarato che le istanze di condono presentate per questi immobili, nello stato in cui versano, non possono condurre al rilascio della concessione in sanatoria;
2. Perché il Comune non agisce in difesa del territorio nonostante persistano muretti di recinzioni abusivamente realizzati dai costruttori a protezione dei propri illeciti:
a. muretti che ostacolano il completamento di indagini giudiziarie in corso, dal momento che la Procura di Roma ha riaperto le indagini sul procedimenti R.G.N.R. 45579/04 e 41286/05 (vedasi allegato N) nel quale era indagato lo stesso Ciro Rossi, con altri diversi da Carlo Severi, e nonostante siano stati individuati gravi vizi costruttivi in violazione di norme di pubblica sicurezza.
Certamente sintomatico di uno stato di soggezione della Pubblica Amministrazione di Casalnuovo a pressioni esterne è il fatto che il giorno 16 u.s., all’instaurarsi del procedimento penale presso il tribunale di Nola, benché ritualmente informato dalla Procura di Nola, il Comune non abbia sentito il dovere di costituirsi come parte lesa, lasciando non rappresentati i diritti dei propri cittadini, tra cui lo scrivente e la sua famiglia, a vedersi riconosciuto all’Amministrazione i danni realizzati dagli imputati.
Come e perché l’Ente Locale si ponga ancora inerte mentre alcuni responsabili degli abusi ancora ne godono in danno delle casse comunali, della cittadinanza, dell’erario e di centinaia di famiglie indotte all’incauto acquisto, come si tentò di esporre anche la famiglia del sottoscritto, poi assoggettata a fatti ben più gravi, è uno dei misteri di questa vicenda a cui la S.V. è chiamata a rispondere in punto di fatto e di diritto.
.....................
Tra questi immobili, ed è questo il motivo per cui l’istante e la sua famiglia si sono trovati coinvolti, uno era stato promesso in vendita alla coniuge dello scrivente mentre era in costruzione.
La società costruttrice nascose di star costruendo in difformità alla C.E. 133/90 e presentò direttamente i grafici della variante 40/93, (risultati “Attestanti il falso” rispetto ai luoghi, di cui al capo di imputazione nel Decreto di Citazione de quo).
Con questi artifici ottenne il versamento di caparre ed acconti prezzo, e questa finta apparenza di regolarità indusse l’acquirente, in perfetto stato di buona fede, ad affrontare ulteriori spese per meglio rifinire e adeguare l’immobile alle proprie esigenze, per un esborso di oltre 110 milioni di Lire (del 1994);
Superati i termini di consegna la coniuge dell’istante si ricevette l’immobile come consegnatario il 16.12.1994, (La DVC affermò di non essere ancora pronta al rogito fino agli inizi di Novembre del 1995 e poi la convocò per il 16.11.199.
Quando ci recammo presso lo studio del notaio Nicola Capuano in via Depretis 5 Napoli, verificata la carenza della documentazione che non confortava la regolarità dell’acquisto, e, allarmati che poteva trattarsi di un incauto acquisto, non ottenendo più idonee documentazioni ci trovammo costretti a chiedere la rescissione del contratto per inadempimento della venditrice, con riconoscimento del doppio della caparra versata, la restituzione degli acconti e il risarcimento del danno.
Il rifiuto della DVC ci costrinse a ricorrere in Arbitrato (poi annullato per nostro ricorso all’art. 821. c.p.c.) nel quale già si palesarono le intenzioni prevaricatorie della DVC, e poi, alla giustizia ordinaria.
L’amministrazione della società, fino al 21.12.1997 curata da Patrizia Boldoni, dal 22.12.1997 passò, in fase di liquidazione volontaria, al rag. Ciro Rossi.
Come già la dott.ssa Boldoni in Arbitrato, in I° grado il rag. Rossi si costituì in giudizio con DOMANDA RICONVENZIONALE, attestando falsamente, grazie a riferimenti documentali già all’epoca recepiti presso il Comune di Casalnuovo, la vigenza e la procedibilità di pratiche amministrative che non erano né conformi né procedibili (vedasi appendici B,D, E ed F), ma venivano dichiarate tali dai responsabili degli uffici preposti, affermazioni a cui si allineò anche l’ausiliario del giudice di 1° grado e poi il giudice dott. Mauro Criscuolo nell’emettere la sentenza 309/04, assicurando alla DVC non solo di sfuggire alle proprie responsabilità in sede amministrativa, ma anche di oltraggiare gli istanti con nuove e più pervicaci pretese.
Ottenuta la sentenza di I° grado, il Rag. Rossi Ciro, senza curarsi delle denunce del sottoscritto, si adoperò per ottenere l’esecuzione della sentenza.
Dal 2 Febbraio 2004, data della notificazione della sentenza n° 309, La DVC, ovvero il loro Avv.to Roberto Morante (difensore della DVC fin dalle origini della vicenda), pur senza averne titolo, si accompagnò più volte presso il domicilio dell’istante, con l’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Nola Antonio Velardi, per ottenere l’esecuzione della sentenza, cioè:
1. La ritenzione di tutto quanto versato dallo scrivente, per un importo di 87.500.000 + IVA. (oltre migliorie ed aggiunte all’immobile);
2. Il pagamento di un risarcimento di oltre 30.000 Euro (i cui interessi, non avendo il sottoscritto soggiaciuto alle pretese della DVC, stanno crescendo ogni giorno);
3. La consegna dell’immobile che il sottoscritto e la sua famiglia, non avendo altri soldi oltre quelli versati alla DVC, continuavano ad abitare in attesa di vedersi restituire il maltolto.
4. Il vantaggio di non dover riconoscere né il doppio della caparra (altri 70.000.000 di Lire) oltre il danno e le spese di giudizio;
Nei mesi successivi (sempre in presenza dei Carabinieri di Casalnuovo) avvennero altri accessi, senza esiti fino al 7 Settembre 2004, per opposizione del sottoscritto a soccombere a quella che ritengo sia stata pura violenza.
Apro parentesi: Il 17.08.04 il sottoscritto presentò alla Procura di Napoli una denuncia da cui ebbe origine il procedimento 45579/04 poi integrato con un’altra denuncia da cui originò il procedimento 41286/05, entrambi (come riportato all’inizio della presente) inopinatamente archiviati.
Oggi questi procedimenti sono all’esame del sig. Gip. Di Roma dott. Mario Frigenti che ha ordinato l’acquisizione dei fascicoli e la prosecuzione delle indagini su denuncia del sottoscritto.
- Chiudo parentesi
Il 7 Settembre 2004 (Vedasi appendice G, Verbali di Sfratto) il Rag. Ciro Rossi e l’Avv. Roberto Morante si presentarono nuovamente al domicilio del sottoscritto con l’uff.le giudiziario Velardi e la Forza Pubblica in assetto di guerra per portare a termine quanto avevano iniziato costituendosi in giudizio con Domanda Riconvenzionale. - In quella sede, trovando assenti il sottoscritto e la sua famiglia, (Vedasi appendice G, Verbali di Sfratto), pretesero lo sfondamento della porta di ingresso e si appropriarono di quanto all’interno, facendo poi trovare all’istante ed alla sua famiglia la porta sbarrata.
Quindi l’istante e la sua famiglia si videro privati non solo del diritto ad avere giustizia ma anche dei beni fino ad allora tenuti in possesso in attesa del giusto risarcimento, oltre al possesso di cose proprie.
Quel giorno il rag. Rossi e l’Avv. Morante (ritualmente relazionati a mezzo posta e quindi secondo l’istante consapevoli di come stavano le cose in realtà (Vedasi allegato O), per interesse di altri non presenti, con violenze e minacce aggravate dal servirsi con scienza e coscienza di una sentenza procuratasi con il dolo, realizzarono l’esecuzione per assicurare l’ingiusto profitto a chi li aveva all’uopo incaricati.
.............
Quando la DVC portò a termine il fatto di cui sopra era già in corso il processo in grado di Appello 1063/04 e stavano avviandosi i procedimenti penali presso le Procure di Napoli, R.G.N.R. 45579/04 e Nola, R.G.N.R. 7225.
In quel frangente i PM diedero delega ai Carabinieri di Casalnuovo di fare indagini e da questi fu avanzata richiesta al Comune di accertamenti sui luoghi.
Il rilievo degli abusi venne eseguito dall’arch. Domenico D’Alise il 29.11.2004 con gli esiti di cui alla denuncia prot. 50944 del 14.12.2004 che di seguito si riproduce e si allega. (Vedasi allegato L)
..............
Apro parentesi: Nel frattempo subentrava la normativa sul condono, legge 269/2003, al quale la DVC non aveva aderito, né poteva aderire perché il fatto avrebbe costituito una attestazione di colpevolezza per i fatti in denuncia.
Al condono, anche questa volta parziale ed inveritiero, (Nessuno degli aventi causa denunciò la presenza in eccesso di 1297,00 mc di volumetria e il mancato rispetto della legge 122/89), provvidero gli amministratori dei fabbricati per conto degli aventi diritto, - tranne che per l’immobile “E2” destinato al sottoscritto che ne è ancora privo - depositando ben 8 pratiche, (Vedasi Appendice D e sub allegati), ognuna delle quali contiene dichiarazione giurata che gli abusi erano stati realizzati da altri, (Cioè la DVC) prima del 1995;
- Chiudo parentesi
................
Sta di fatto che la DVC, comprendendo che si sarebbe presto trovata a dover giustificare la presenza di abusi che non potevano più nascondersi e, anche per la necessità di non far scoppiare uno scandalo si procurò la redazione della nota 49951 (allegato E) non utile a integrare il Condono n° 2780 prot. 10503 presentato da Patrizia Boldoni l’1.03.95 , ma indispensabile a fornire, con il finto adempimento del 17.03.05, un quadro alterato del vero alle A.G. facendo risultare di avere una pratica di condono in corso al fine di procacciarsi nuovi vantaggi processuali indebiti, come in effetti, secondo l’istante, ottenne.
Fatto è che la firma sotto la nota 49951 del 10.12.04, riferimento documentale indispensabile a che la DVC potesse inscenare il “Falso adempimento” e servirsi poi della nota di deposito prot. 10624 del 17.03.05 per millantare l’adempimento nel processo in grado di appello 1063/04 e chi aveva firmato la denuncia prot. 50944 del 29.11.04 erano la stessa persona:
Esposti i fatti ed i dubbi sull’operato del Comune e dei Suoi dipendenti, il sottoscritto auspica che la S.V. Ill.ma vorrà tenere conto che in questa denuncia si parla di reati e illeciti in corso, individuabili nei comportamenti omissivi di chi dopo aver tardato a istruire queste istanze di condono per oltre un decennio, ed a promuovere azioni dovute per legge, mancando al dovere di definirle positivamente o emettere provvedimenti di decadenza favorì i presentatori dell’istanza nel loro intento.
Omissioni e azioni poste in opera da parte di dipendenti del Comune senza che alcuno, da parte degli Amministratori, vi ponesse freno, anche quando si trattò di travolgere e stravolgere la vita di una famiglia inerme , (vedasi Allegato P)
A ben credere che l’Architetto D’Alise potrebbe aver commesso un errore quando disse alla Dottoressa A.M. Lucchetta che la DVC aveva in essere pratiche di condono per gli abusi accertati il 29.11.2004 e un altro errore chiedendo l’integrazione del condono senza assicurarsi che la pratica 2780/95 fosse stata realmente integrabile ci sono altri quesiti, più che legittimi, sull’operato del tecnico:
- Da quale elenco del Comune risulta il protocollo assegnato all’atto n° 49951 del 10.12.2004 e in quale data fu redatto ed inoltrato?
- Quale fu il mezzo di invio tramite il quale il Comune fece pervenire l’atto n° 49951 al Rag. Rossi Ciro?
- Perché non furono chieste alla DVC anche le Oblazioni dovute dal 28.02.95?
- Perché dopo il rilievo degli abusi realizzato il 29.11.2004 il Comune non ha proceduto alla rimozione dei muretti abusivi che impediscono le indagini e non ha completato gli accertamenti dovuti?
- Perché il Comune, in presenza di accertamenti fatti effettuare dalla Procura di Nola, comportanti violazioni di norme di ordine pubblico, non agisce per il ripristino della legalità nel Parco delle Ginestre, e in via Strettola 18?
- Verificato che l’art. 10 della Legge Regionale 10/2004 regola gli interventi sostitutivi della Regione ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n.380/01 come segue:
1. I segretari comunali e i responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, ognuno per le proprie competenze, trasmettono mensilmente al Presidente della Giunta regionale l’elenco delle ordinanze di sospensione dei lavori, delle ingiunzioni alla demolizione, degli accertamenti di inottemperanza alla ingiunzione a demolire, delle immissioni nel possesso, delle ordinanze di demolizione, adottate anche a seguito di provvedimenti di rigetto delle istanze di condono, nonché di tutti gli atti ed accertamenti eseguiti dal comune ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n.380/01.....
A chi spetta l’obbligo di compulsare una azione repressiva e sanzionatoria se i responsabili presso l’Amministrazione Pubblica di Casalnuovo, in difetto alle norme in tema vigenti, omettono i loro doveri di ufficio?
Come definire il comportamento di una Amministrazione Pubblica che rinuncia a far valere i propri diritti in Tribunale contro una società che ha dichiarato il falso in un condono edilizio in danno del medesimo ente locale?
In conclusione,
Mentre si nutrono gravissimi dubbi sulla legittimità della stipula della Convenzione per Lottizzazione rep. 87510 del 19.07.1990 e il rilascio della C.E. 133/90 il dato certo e che gli immobili non avrebbero dovuto essere edificati in difformità alle stesse, pena la decadenza delle autorizzazioni edilizie, che gli abusi accertati nel procedimento 860/2007, avrebbero dovuto causare di ufficio, se non avesse mancato l’intervento dei responsabili presso il Comune.
Tanto espresso e confortato dalle normative in tema vigenti, nulla di tutto quanto diventato oggetto di denunce da parte dell’istante e della sua coniuge per la costruzione realizzata abusivamente in via Cupa dei Romani, (Oggi Strettola Romano 18, 20 e 22) avrebbe potuto essere senza il contributo di dipendenti dell’Amministrazione Pubblica di Casalnuovo di Napoli, responsabili, fin dalle origini, di avere costruito, a conforto della conformità di pratiche edilizie improcedibili, una impalcatura di falsità, insostenibili se non da complici al progetto degli speculatori edilizi.
Nulla avrebbe potuto danneggiarci oltre il dovuto senza che la Del vecchio Costruzioni S.p.A. si fosse costituita in giudizio con domanda Riconvenzionale, utilizzando per la protezione delle proprie affermazioni inveritiere lo stesso personale amministrativo che aveva consentito gli illeciti e il personale di giustizia che ebbe a agire e giudicare nel processo di 1^ grado.
Nulla potrebbe ancora danneggiarci se, la S.V. Ill.ma, preso atto che gli abusi accertati nel procedimento 860/2007 hanno avuto ad origine all’inizio della costruzione, e che ancora oggi vi sono persone disposte ad esporsi per nascondere che la stessa non poteva ne doveva essere realizzata in mancanza di vere ed efficaci autorizzazioni edilizie, adottasse i provvedimenti del caso, a tutela del ripristino della legalità e dei diritti dell’istante e della sua famiglia.
Vedasi Bollettino Ufficiale della Regione Campania N. 56 Del 18 Novembre 2004 , Titolo II, Articolo 9: Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, che recita:
Ci sono documenti da cui risulta che Patrizia Boldoni ha operato come amministratrice della società anche dopo aver lasciato il ruolo al rag. Rossi. (Vedasi appendice F) con riferimento ad una pratica la cui stessa esistenza era un fatto illegittimo, che però alcuni responsabili e amministratori del Comune sostenevano;
